LA CORTE DI CASSAZIONE
E IL DIO PADRONE:
DEI CATTOLICI, DEI
CRISTIANI E DEI MONOTEISTI
Continuiamo ad osservare come nelle sentenze la Corte di
Cassazione tenta di imporre, nella società civile, i concetti morali propri della
Costituzione della Repubblica opponendosi alla violenza con cui, nella società
civile, vengono imposti i concetti morali del dio padrone dei cristiani.
Le persone, secondo la morale cristiana, sono possedute dal dio
padrone. Il dio padrone, secondo la morale cristiana, non può essere messo in
discussione dalle bestie del suo gregge e, queste, prive di diritti, non
possono contestarne o criminalizzarne le scelte. Quest’ottica
viene veicolata costantemente nella società civile da tutti coloro che vengono
educati nelle parrocchie e negli oratori. A seconda del ruolo sociale che
occupano, si sentono tanti dio padroni in diritto di sottrarsi al giudizio,
alla critica e alla legge.
Ne segue che questi personaggi, per vari motivi soggettivi, creano
una grande conflittualità sociale. Una conflittualità generata dal loro delirio
morale di adesione soggettiva all’identificazione col dio padrone e da
conseguente rifiuto delle persone che dovrebbero accettare il loro ruolo di dio
padrone.
I diritti, espressi dalla Carta Costituzionale, a chi si
riferiscono? Al cittadino, come singolo e come soggetto, oppure si riferiscono
al cittadino che intende imporre il proprio ruolo sociale su altri cittadini?
La libertà di espressione è quella di Bagnasco che
offende la Costituzione e che rivendica tale libertà per non essere inquisito,
o è la libertà del cittadino di indignarsi per le offese di Bagnasco?
La Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo protegge i
cittadini nei confronti delle gerarchie o sanciscono il diritto all’impunità
delle gerarchie? Può il miliardario Bagnasco,
Ratzinger, Sacconi, offendere Englaro perché non si
sottomette? O è Englaro che ha diritto
all’indignazione perché costoro usano il loro ruolo per ostacolare e impedire i
suoi diritti Costituzionali? Può il cittadino indignarsi e accusare il
Parlamento della Repubblica di atto di terrorismo nei confronti delle
Istituzioni quando il Parlamento usa le sue prerogative rivolgendosi alla Corte
Costituzionale per tentare di inficiare una sentenza della Corte di Cassazione
che sancisce il diritto di Eluana Englaro
di disporre del proprio corpo; o la Costituzione garantisce il diritto del
Parlamento di usare le sue prerogative per aggredire i cittadini che
rivendicano la loro Costituzione?
Anche se le sentenze coinvolgono diritti diversi sanciti dalla
Carta Costituzionale, si tratta SEMPRE del diritto del cittadino alla libertà
religiosa. Si tratta sempre di stabilire un principio fondamentale relativo al
ruolo del cittadino nella società civile. O il cittadino è IL SOGGETTO di
diritto Costituzionale, come imposto dalla Costituzione e dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo; o il cittadino è un oggetto di possesso come
voluto dal cristo Gesù dei cristiani, dal loro dio padrone e, in generale, da
tutte le religioni monoteiste e, allora, il diritto Costituzionale sancisce il
diritto del dio padrone.
Si tratta sempre di UNA QUESTIONE RELIGIOSA.
Così è per i tre esempi, che riporto, di recenti sentenze della
Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione è intervenuta per legittimare il diritto
dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. Anche se sarebbe più corretto
dire che la Corte di Cassazione ha sentenziato contro chi usava un ruolo
Istituzionale per imporre la propria soggettività su cittadini che non avevano,
secondo lui, nessun diritto di opporsi al suo arbitrio.
Tre comportamenti della gerarchia superiore che offendono i
cittadini sottoposti, dalla funzione sociale svolta, a tale gerarchia.
Cittadini che non sono sottoposti in quanto persona, ma solo in quanto
relazioni di lavoro o di studio.
La Corte di Cassazione ha voluto ribadire il principio di
uguaglianza delle persone proprio quando la diversità dei ruoli lavorativi crea
una certa confusione morale in chi ritiene che avendo un ruolo dirigenziale o
“superiore” sia in “diritto” di avere un ruolo superiore come persona.
Vessare le persone, aggredirle verbalmente, offenderle,
denigrarle, non è mai giustificato. E, il fatto di occupare un ruolo
gerarchico, in una società democratica, la vessazione, la denigrazione,
l’aggressione verbale, se non trova le giuste risposte da parte di chi le
riceve, è un atto di violenza che mina il principio di uguaglianza sancito
dalla Costituzione.
RIMPROVERI CONTINUI DAL
CAPO, E' MOBBING
(AGI) - Roma, 24 mar. -
Continui richiami e rimproveri nei confronti di un dipendente, anche davanti ai
colleghi, sono episodi di mobbing. E' quanto emerge
da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la nullita'
del licenziamento e di diverse sanzioni disciplinari adottati nei confronti di
un'impiegata di un'azienda: la donna aveva lamentato l'illegittimita'
dei provvedimenti del datore di lavoro e le sue ragioni sono state condivise
dai giudici, dal primo grado fino in Cassazione. La societa',
dove la donna prestava servizio alla reception e al
centralino, aveva impugnato a 'Palazzaccio' la decisione della Corte d'appello
di Milano, che aveva disposto anche un risarcimento danni di 9.500 euro per la
dipendente mobbizzata. I giudici di secondo grado, in
particolare, avevano rilevato che "effettivamente il clima aziendale nei
confronti dell'impiegata fosse pesante, dato che i rimproveri orali da parte
dei superiori venivano effettuati adottando toni pesanti ed in modo tale che
potessero essere uditi dagli altri colleghi di lavoro", nonche' che "sussistesse una sproporzione evidente tra
il provvedimento di licenziamento e i tre lievi addebiti riportati nella
contestazione" L'azienda, pero', nel suo
ricorso, aveva continuato a sostenere che la dipendente non aveva eseguito con
diligenza le prestazioni che le erano state affidate, negando che la donna
fosse oberata da una mole eccessiva di lavoro, che sussistessero le vessazioni
e le aggressioni verbali lamentate dalla lavoratrice e che quest'ultima
fosse stata sottoposta a controlli esasperati. La Suprema Corte (sezione
lavoro, sentenza n.6907) ha rigettato il ricorso
dichiarandolo inammissibile: "e' inevitabilmente diverso il livello della
diligenza ritenuta necessaria da un datore di lavoro (creditore della
prestazione), e percio' delle mancanze che possono
giustificare dei provvedimenti punitivi ed il livello invece ritenuto
necessario dal prestatore (debitore della prestazione) - osservano gli alti
giudici - e una valutazione oggettiva non puo' che
essere lasciata necessariamente ad un terzo, in concreto il giudice del
merito" e "la maggior parte degli addebiti contestati concerneva
ipotesi di svolgimento delle proprie mansioni con insufficiente diligenza, che
investono, piuttosto che fatti disciplinari in senso proprio, che presuppongono
un comportamento in qualche misura volontario, semplici difficolta'
operative". Le sanzioni alla dipendente, conclude la Cassazione,
"erano state irrogate all'interno di un comportamento complessivo di mobbing, anche quando altrimenti non lo sarebbero state se
non fosse sussistita una specifica volonta' di
colpire la donna, per indurla alle dimissioni, e/o per precostituire una base
per disporre il suo licenziamento".
Tratto
da:
http://www.agi.it/cronaca/notizie/200903241413-cro-rt11177-art.html
Dipendente
e capo ufficio: se reagisce ai rimproveri anche con insulti non può essere
licenziato.
La Corte di Cassazione si mostra
comprensiva nei confronti dei dipendenti vittime dei datori di lavoro troppo
esigenti: secondo l’ultima sentenza, se il capo rimprovera troppo spesso il
dipendente, la sua eventuale reazione non merita il licenziamento.
Anche se il lavoratore si rivolge al suo
superiore con l’espressione: ‘ma chi c... ti credi di essere?’, questa può
essere considerata una ‘reazione emotiva istintiva’.
Con questa sentenza i giudici della Cassazione hanno confermato il reintegro in
servizio di un dipendente di una casa di cura di Napoli (Alma Mater Villa Calmaldoli) che nel
2002 era stato licenziato.
Il dipendente aveva risposto
all’amministratore della struttura che gli aveva rimproverato alcune mancanze:
Chi c... ti credi di essere? Se sei un uomo esci fuori! Se no non ti faccio
campare più tranquillo!’. All’ora i giudici di merito avevano ritenuto, sia in
primo sia in secondo grado, che questa espressione non meritasse il
licenziamento per insubordinazione.
Tesi che poi la Cassazione ha condiviso
respingendo il ricorso della società Alma Mater. La
spiegazione fornita è stata che le espressioni irriguardose ma non minacciose
possono essere reazioni puramente emotive, e pertanto non controllabili nel
momento stesso imputato.
Autore:
Marianna Quatraro
Tratto da:
Scuola:
reato rimproverare un alunno dicendo "sei una bestia"
Un alunno di una scuola
calabrese porta in classe una serie di oggetti contundenti che possono essere
usati anche come armi. La maestra,
di fronte a questo episodio, apostrofa l’alunno chiamandolo "bestia" e nel rimproverarlo lo
invita anche a farsi curare da uno psicologo. Adesso questa maestra deve pagare
una multa per diffamazione pari
a 1500 euro e risarcire quindi economicamente l’allievo. Lo ha stabilito la
sentenza della Corte di cassazione numero 9288 che già qualche giorno prima era
intervenuta in un’altra diatriba scolastica. I giudici infatti hanno condannato
un professore pugliese per abuso di
mezzi di correzione. Durante un compito in classe di geometria, di
fronte ai frequenti e ripetuti errori dell’alunno, l’insegnante ha rimproverato
il ragazzo colpendolo con una squadra in testa. Anche in questo caso è stata
deciso un risarcimento economico pari a 1000 euro che il professore dovrà
versare al minore.
Tratto da:
http://www.intrage.it/attualita/2009/03/05/notizia15785.shtml
Non discuto che il cristiano, addestrato e condizionato ai metodi
di relazioni del suo dio padrone o del suo cristo Gesù (vedi i suoi insulti e
le sue aggressioni ai Farisei), abbia delle difficoltà a relazionarsi alla pari
e come uguale con le persone della società civile.
Questo, però, non giustifica le aggressioni di ordine verbale,
fisico o amministrativo, che i cittadini sono costretti a subire da individui
che usano le Istituzioni per aggredire i cittadini. Come questi tre esempi, non
è diversa la vicenda dei semafori “intelligenti” messi in funzione da
amministratori per truffare i cittadini e sottrarre loro denaro. Come quella
“maestra” e quei “datori o superiori, di lavoro” si pensavano tanti “dio
padrone” e non si ritenevano in dovere di rispettare norme di civiltà imposte
dalla Costituzione della Repubblica così quegli amministratori comunali si
identificavano col dio padrone. In diritto di vessare i cittadini e impunibili
come il loro dio padrone.
L’uscita della società dall’orrore cristiano implica l’assunzione
di metodi di relazione diversi da quelli che il cristianesimo ha sempre
imposto. Ma, soprattutto, ciò che sfugge alle persone che occupano ruoli
Istituzionali è che loro, all’interno di quei ruoli, non hanno dato le
“dimissioni dalla società civile”. Non si sono ritirati nell’“alto dei cieli”,
ma sono soggetti che vivono nella società civile. E che nella società civile
devono viverci tutte le contraddizioni che questa società manifesta. Il ragazzo
disagiato, non è tale per volontà del dio padrone. E’ disagiato perché nella
società civile esistono delle condizioni che alimentano quel disagio. La
responsabilità non è mai delimitata (alla scuola o alla “famiglia”), ma è
estesa ad ogni soggetto che vive nella società e che deve far in modo che quel
disagio sia rimosso. Così il magistrato non ha terminato il suo ruolo di
cittadino quando sentenzia, come non lo ha terminato l’operaio quando timbra il
cartellino, ma è in quel momento che inizia la loro responsabilità come
cittadini nelle condizioni e nelle contraddizioni della società civile.
Così le persone che agiscono nelle Istituzioni non possono
circoscrivere il loro ruolo sociale all’interno dell’Istituzione. Questo valeva
quando era in atto la società monarchica. Il re era sempre re. Il ruolo e la
sua persona erano la stessa cosa. Così il magistrato, magistrato per volere del
re. L’essere magistrato era il suo essere persona. Fino a qualche anno fa si
diceva che “anche in mutande un carabiniere è sempre un carabiniere!”. Oggi, in
una democrazia, la persona è distinta dal ruolo. Il ruolo, la gerarchia, non
qualifica la persona, ma la persona può rendere importante e luminoso quel ruolo o può sporcarlo e
dequalificarlo con un comportamento vergognoso. Resta però sempre una persona
uguale ad ogni altra persona nella società civile.
Questo vale per il “datore di lavoro” che sputa sulla Costituzione
quando dimentica l’uguaglianza sociale e si rapporta come un dio padrone nei
confronti del dipendente o l’insegnate che usa il proprio ruolo per vessare,
ingiuriare e ricattare l’allievo.
La Corte di Cassazione con le sue sentenze, richiama la morale
Costituzionale. La sua importanza e la sua centralità nei rapporti fra le
persone. Una moralità già richiamata in precedenti sentenze e che spesso il
Parlamento della Repubblica, quando deve legiferare, tende ad ignorare istigando,
di fatto, alla conflittualità sociale ( vedi il decreto sulla sicurezza e sui
pubblici ufficiali, mentre nessun decreto è stato fatto per impedire le torture
dei pubblici ufficiali nei confronti dei cittadini. Vedi i vigili urbani di
Parma.).
Marghera
25.03.2009
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