CARTA DEI
DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE
EUROPEA
CAPO I -------- DIGNITA’
CAPO II ------- LIBERTA’
CAPO III ------ UGUAGLIANZA
CAPO IV -------
SOLIDARIETA’
CAPO V --------
CITTADINANZA
CAPO VI ------- GIUSTIZIA
CAPO VII ------
DISPOSIZIONI GENERALI
PREAMBOLO
I popoli europei nel
creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un
futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo
patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone
la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al
mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità
nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a
livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo
equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei
beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario,
rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e
degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta
riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i
diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione
europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte
sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti
riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi
diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
CAPO I DIGNITÀ
Articolo 1 Dignità umana
La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2 Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né
giustiziato.
Articolo 3 Diritto all'integrità
della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
o il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge
o il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle
aventi come scopo la selezione delle persone
o il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto
tali una fonte di lucro
o il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4 Proibizione della tortura
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere
sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5 Proibizione della
schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II LIBERTÀ
Articolo 6 Diritto alla libertà e
alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto
alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7 Rispetto della vita
privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
delle sue comunicazioni.
Articolo 8 Protezione dei dati di
carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di
lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni
individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di
ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di
un'autorità indipendente.
Articolo 9 Diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e
il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10 Libertà di pensiero, di
coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione
o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei
riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11 Libertà di espressione e
d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12 Libertà di riunione e di
associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e
alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a
esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13 Libertà delle arti e
delle scienze
Le arti e la ricerca
scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14 Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei
principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere
all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15 Libertà professionale e
diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una
professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro,
di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel
territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti
a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16 Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17 Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni
che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo
utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può
essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18 Diritto di asilo
Il diritto di asilo è
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19 Protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte,
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III UGUAGLIANZA
Articolo 20 Uguaglianza davanti alla
legge
Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge.
Articolo 21 Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la
Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni
particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22 Diversità culturale,
religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23 Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e
donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al
mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore
del sesso sottorappresentato.
Articolo 24 Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie
per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia
contrario al suo interesse.
Articolo 25 Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente
e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26 Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne
l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della comunità.
CAPO IV SOLIDARIETÀ
Articolo 27 Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione
e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal
diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28 Diritto di negoziazione e
di azioni collettive
I lavoratori e i datori
di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e
di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in
caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29 Diritto di accesso ai
servizi di collocamento
Ogni individuo ha il
diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30 Tutela in caso di
licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il
diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31 Condizioni di lavoro
giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure
e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata
massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite.
Articolo 32 Divieto del lavoro
minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è
vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore
all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più
favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al
lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale
o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33 Vita familiare e vita
professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico,
economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di
maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la
nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34 Sicurezza sociale e
assistenza sociale
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno
dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà,
l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti
coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite
dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35 Protezione della salute
Ogni individuo ha il
diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36 Accesso ai servizi
d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la
coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 37 Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di
tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere
integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio
dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38 Protezione dei
consumatori
Nelle politiche
dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V CITTADINANZA
Articolo 39 Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio
universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40 Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
Articolo 41 Diritto ad una buona
amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano
siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
o il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei
suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio;
o il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo
riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto
professionale;
o l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della
Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in
una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42 Diritto d'accesso ai
documenti
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43 Mediatore
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore
dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44 Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo.
Articolo 45 Libertà di circolazione e
di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46 Tutela diplomatica e
consolare
Ogni cittadino
dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di
cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
CAPO VI GIUSTIZIA
Articolo 47 Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati
ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da
un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non
dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48 Presunzione di innocenza
e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni
imputato.
Articolo 49 Principi della legalità e
della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che,
al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di
una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è
stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti
da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato.
Articolo 50 Diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere
perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o
condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
CAPO VII DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 51 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle
istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione
secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti
nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti dai trattati.
Articolo 52 Portata dei diritti
garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano
fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si
esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a
quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non presclude che il diritto dell'Unione
conceda una protezione più estesa.
Articolo 53 Livello di protezione
Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo
ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale,
dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli
Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54 Divieto dell'abuso di
diritto
Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il
diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione
dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a
tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
Carta.
--- Fine
della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ---
Riflettete
sempre su che sono i principi su cui si fonda la nostra Costituzione e le
regole del vivere civile!
“La
carta è composta di 54 articoli divisi in sei sezioni: dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Il testo, proclamato
solennemente oggi dalle istituzioni Ue, non fa parte del
trattato che sarà firmato domani 13 dicembre
Marghera, 13 dicembre 2007
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 041933185
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
Torna all'indice generale degli aspetti Pagani Politeisti nella società civile!