Lo Statuto della Federazione Pagana

per la Religione Pagana




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Art.1: denominazione

Art.2: scopo

Art.3: sede

Art.4: caratteristiche

Art.5: attività non consentite

Art.6: soci

Art.7: diritti e doveri dei soci

Art.8: iscrizione

Art.9: esclusione

Art.10: scioglimento del rapporto associativo

Art.11: contributi associativi

Art.12: domicilio dei soci

Art.13: assemblea dei soci

Art.14: assemblee elettroniche

Art.15: votazioni elettroniche

Art.16: regolamento delle assemblee e delle votazioni elettroniche

Art.17: elezione del pontefice

Art.18: Consiglio Federale

Art.19: patrimonio ed esercizio finanziario

Art.20: organizzazione

Art.21: strutture periferiche e collaterali

Art.22: obblighi delle strutture periferiche e collaterali

Art.23: responsabilità

Art.24: rappresentanza dell'associazione

Art.25: esercizio e approvazione del bilancio

Art.26: approvazione del bilancio

Art.27: indivisibilità del fondo comune e delle quote

Art.28: scioglimento

Art.29: modifiche allo statuto

Art.30: cambiamento della sede

Art.31: norme finali



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ART. 1 - denominazione

È costituita una Associazione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, sotto la denominazione "FEDERAZIONE PAGANA".

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ART. 2 - scopo

Gli obiettivi e i fini principali dell'Associazione sono i seguenti:

L'associazione si prefigge lo scopo di organizzare e strutturare la religiosità del paganesimo, del politeismo, della stregoneria, e più in generale di tutte le religioni non-monoteistiche. L'associazione ha solamente uno scopo religioso.

L'associazione si propone di realizzare la dimensione religiosa del paganesimo, del politeismo, della stregoneria in ogni campo e ambito.

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ART. 3 - sede

La sede sociale è fissata dal Consiglio Federale secondo le necessità gestionali dell'Associazione stessa.

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ART. 4 - caratteristiche

L'Associazione non ha finalità di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità statutarie e la sua struttura è democratica.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La Federazione Pagana esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statutari per le finalità indicate dal presente Statuto, nell'ambito delle legislazioni vigenti.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione respinge qualunque forma di discriminazione basata su sesso, religione, appartenenza etnica, orientamento sessuale, appartenenza ideologica, politica o culturale.

L'associazione rifiuta ogni attività di tipo segreta, nessun membro della Federazione Pagana è tenuto al segreto.

L'associazione rifiuta ogni intolleranza, nessun membro della Federazione Pagana è tenuto all'obbedienza.

L'associazione richiamandosi ai valori ed ai principi di libertà insiti in ogni religione non-monoteistica, ed avendo il paganesimo, il politeismo e la stregoneria lo scopo di liberare tutti gli individui, riafferma il principio che nessuno debba sottostare a principi non liberamente accettati e condivisi; nessun membro della Federazione Pagana è tenuto a sottostare a principi che non siano emanazione delle proprie predilezioni soggettive.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

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ART. 5 - attività non consentite

E' espressamente vietata ogni forma di sfruttamento commerciale dellAssociazione, come ad esempio uso del nome e/o della struttura dellAssociazione a fini pubblicitari o comunque per trarne profitto o qualunque vantaggio personale.

Sono altresì severamente vietate tutte le attività illegali, ed ogni Socio si impegna ad assumere un corretto e legale comportamento, anche al di fuori dell'attività del Associazione, pena l'immediata espulsione. Ogni socio dichiara implicitamente all'atto dell'iscrizione che lAssociazione in ogni caso non verrà considerato responsabile dell'attività dei suoi soci, per la quale ogni socio risponderà sempre personalmente.

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ART. 6 - soci

L'Associazione si compone di persone fisiche (membri) che, fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed escludendo la temporaneità del rapporto, possono essere:

1. soci fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto.

2. soci effettivi: coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accolta secondo le norme fissate dal presente statuto. I soci effettivi hanno diritto di voto.

3. soci onorari: coloro ai quali, per motivati meriti nei confronti dell'Associazione o delle sue finalità, viene conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Federale, il titolo di Socio Onorario, esente dal pagamento della quota annua. I soci onorari non hanno diritto di voto.

I soci fondatori ed effettivi in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione.

Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

Sono soci effettivi coloro, che condividano il presente statuto e la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'assemblea dei Soci o apposita commissione istituita dall'assemblea dei soci.

Tutti i dati in possesso dell'Associazione verranno trattati con la riservatezza imposta dalla L. 675/96.

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ART. 7 - diritti e doveri dei soci

Tutti i soci fondatori ed effettivi possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

Ogni socio fondatore ed effettivo:

a) partecipa a tutte le attività e fruisce delle iniziative dei servizi della Federazione Pagana.

b) esercita il diritto di voto per eleggere gli organi statutariamente previsti;

c) partecipa alle manifestazione ed alle iniziative e sostiene le iniziative della vita associativa.

d) il diritto di voto può essere esercitato da tutti i soci effettivi iscritti all'associazione da almeno tre mesi.

L'associazione richiede che ogni socio adempia ai seguenti doveri:

a) operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse dalla Federazione Pagana.

b) versare regolarmente i contributi associativi secondo le indicazioni e le norme fissate dagli organi competenti;

c) osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto e nelle delibere del Consiglio Federale.

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Art. 8 - iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna, che condividono il presente statuto. L'assemblea dei soci o Il Consiglio Federale, a suo insindacabile giudizio, può accettare o rifiutare tale domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio Federale.

L'iscrizione è effettiva al momento del pagamento della quota associativa ed ha validità annuale.

Il modello di domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Federale.

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Art. 9 - esclusione

Ogni attività illegale e la violazione delle norme contenute nel presente statuto comporta la esclusione dalla Associazione. Costituiscono altresì giusta causa di esclusione: l'utilizzo da parte del singolo socio della struttura dell'Associazione al fine di trarne vantaggi economici o comunque di lucro; l'adozione di condotte ostruzionistiche o comunque atte a pregiudicare l'ottimale perseguimento dei fini sociali; la scorretta gestione dei materiali dell'Associazione; comportamenti atti a gettare discredito o comunque lesivi dell'onorabilità e del prestigio dell'Associazione e dei singoli associati. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Federale. Un socio può essere espulso per indegnità con voto a maggioranza di due terzi dei soci iscritti.

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ART. 10 - scioglimento del rapporto associativo

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

a) lo scioglimento dell'Associazione;

b) le dimissioni;

c) l'esclusione.

I soci che intendono dimettersi devono comunicarlo, con lettera A.R., all'Associazione.

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ART. 11 - contributi associativi

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere la quota di ammissione e le quote sociali periodiche nella misura determinata dal Consiglio Federale. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettanti come tale e sarà escluso qualora la mora persista oltre i tre mesi. I contributi devono essere versati entro le scadenze fissate dall'Assemblea dei soci.

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ART. 12 - domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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ART. 13 - assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea, che è costituita da tutti i soci fondatori ed effettivi maggiorenni in regola con il versamento dei contributi associativi periodici, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di voto può essere esercitato da tutti i soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Federale almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario, ovvero entro trenta giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto contenente, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è presieduta da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei soci si riunisce su proposta del Consiglio Federale o su richiesta di almeno 20% i soci con diritto di voto.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, è ammessa la delega, ogni socio potrà avere un massimo di deleghe pari al 20% degli aventi diritto di voto.

Delle risultanze e delle decisioni dell'Assemblea è redatto verbale in forma sintetica. Tale verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed è trasmesso (anche per via informatica) ai soci per conoscenza, entro un mese dall'avvenuta Assemblea, ed è approvato nella seduta successiva.

L'Assemblea elegge e revoca il Pontefice ed il Consiglio Federale. L'assemblea è valida se è presente almeno il 20% dei soci.

L'assemblea può deliberare l'istituzione e la regolamentazione di ulteriori organi dell'Associazione.

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ART. 14 - assemblee elettroniche

L'Assemblea dei soci e del Consiglio Federale può essere convocata nella forma di una mailing list, valgono tutte le regole statutarie fissate per le assemblee, l'assemblea dei soci può deliberare particolari regolamenti per lo svolgimento delle assemblee elettroniche.

I Soci possono in ogni momento prendere visione di ciò che è stato scritto sulla mailing list.

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ART. 15 - votazioni elettroniche

Sebbene sia sempre preferibile organizzare una riunione, è possibile anche indire votazioni tramite posta elettronica: in questo caso la votazione dovrà avvenire tramite messaggio del Presidente, ed avrà esito positivo se la maggioranza dei votanti avrà espresso parere positivo. L'annuncio della votazione dovrà avvenire da parte del Presidente almeno una settimana prima del giorno stabilito come inizio, ed il periodo di votazione dovrà durare almeno 5 giorni. Al termine del periodo di votazione il Presidente comunicherà i risultati, insieme all'elenco dei voti.

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ART. 16 - regolamento delle assemblee e delle votazioni elettroniche

Il Regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto. Il Regolamento viene discusso, stilato e approvato dall'assemblea dei soci.

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ART. 17 - elezione del pontefice

Il Pontefice è eletto dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Federale stesso.
Il Pontefice presiede il Consiglio Federale. Il Pontefice rimane in carica tre anni.

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ART. 18 - Consiglio Federale

L'associazione è diretta da un Consiglio Federale è costituito da un numero variabile di membri, il loro numero è determinato, in misura dispari, dall'Assemblea dei Soci, scelti tra i soci dall'assemblea dei soci, che restano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Nel caso, invece, in cui venga meno la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Federale decadrà automaticamente dal proprio mandato e sarà obbligo solidale di uno dei Consiglieri dei convocare, sempre entro quindici giorni, l'Assemblea dei Soci per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Federale.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta del venti per cento dei soci.

Il Consiglio Federale nomina tra i suoi componenti tutte le cariche che riterrà opportuno al fine del raggiungimento dello scopo dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio Federale saranno convocate su iniziativa di un rappresentante delegato dal consiglio Federale o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima della riunione e vi dovranno essere indicate le materie da trattare.

Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Federale ha tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

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ART. 19 - patrimonio ed esercizio finanziario

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale o patrimonio durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

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ART. 20 - organizzazione

La Federazione Pagana articola la propria struttura nei livelli geografici, territoriali o tematici od altro sulla base di apposito Regolamento emanato dall'Assemblea dei soci.

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ART. 21 - strutture periferiche e collaterali

L'assemblea dei soci potrà deliberare la costituzione di strutture periferiche o collaterali. In particolare ogni struttura periferica e collaterale:

a) è dotata di un proprio statuto conforme e in armonia a quello della Federazione Pagana;

b) l'attività è diretta e coordinata da un responsabile eletto dai componenti della struttura;

c) fatto salvo il rispetto degli scopi e della finalità della Federazione Pagana, la struttura periferica o collaterale è pienamente indipendente, autonoma e responsabile delle attività svolte,

d) non sarà attribuibile alla Federazione pagana responsabilità alcuna per le iniziative non preventivamente concordare.

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ART. 22 - obblighi delle strutture periferiche o collaterali

Le strutture periferiche e collaterali, o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni assunte e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in specie per il fatto dell'adesione alla Federazione Pagana o della dipendenza da essa, chiedere d'essere sollevate dalle stesse.

Il Consiglio Federale ha facoltà di verifica dei bilanci delle strutture periferiche o collaterali.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti nei confronti o a favore delle strutture periferiche o collaterali, costituiscono normale attività d'assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.

Le strutture periferiche o collaterali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto Le norme degli statuti delle strutture periferiche o collaterali in contrasto con il presente statuto sono inefficaci nei confronti della Federazione Pagana, degli associati o di terzi.

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ART. 23 - responsabilità

La Federazione Pagana risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Federale.

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ART. 24 - rappresentanza dell'Associazione

Il potere di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Pontefice nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Federale per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che opereranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

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ART. 25 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Federale, entro il termine massimo di tre mesi, deve redigere il rendiconto economico-finanziario ai sensi di legge.

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ART. 26 - approvazione del bilancio

L'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

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ART. 27 - indivisibilità del fondo comune e delle quote

Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza della Federazione Pagana.

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ART. 28 - scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno i due terzi dei soci in carica.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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ART. 29 - modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere attuate in seno all'Assemblea. Le proposte di cambiamento dovranno essere sottoposte al Consiglio Federale almeno tre settimane prima della convocazione dell'Assemblea destinata a discuterle. La votazione sui cambiamenti verrà effettuata durante l'Assemblea. Per approvare i cambiamenti, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

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ART. 30 - cambiamento della sede

Per il cambiamento della sede sociale non occorre una apposita delibera assembleare.

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ART. 31 - norme finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.


Federazione Pagana

I soci fondatori

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