Il Bosco Sacro di Jesolo

Il Luogo di Culto della Federazione Pagana

E la sentenza n. 3966/07

Del Tribunale Amministrativo del Veneto

 

 

Il Tribunale Amministrativo del Veneto con la sentenza N. 3966/07 rigetta l’ordinanza della Regione del Veneto con cui si rifiutava di sottrarre il Luogo di Culto della Religione Pagana Politeista  all’esercizio della caccia per tutelarlo dal vilipendio.

La sentenza rileva come i comportamenti amministrativi della Regione Veneto non sono stati cristallini, ma soprattutto come nella decisione la Regione Veneto non ha tenuto conto dell’elemento fondamentale: LA DESTINAZIONE DEL FONDO A LUOGO DI CULTO.

Nell’emettere la sentenza il Tar del Veneto rileva come un mancato preavviso di diniego abbia impedito al Flamine del Bosco Sacro di partecipare alla stesura del procedimento e rileva come il fatto che l’ufficio competente “Unità di Progetto Caccia e Pesca” della Regione non ha valutato “... non pare tenere in considerazione l’utilizzo  quale luogo di culto del terreno del ricorrente;” che quel fondo è un Luogo di Culto.  In sostanza, par di capire, che il tribunale ha rilevato da un lato la presenza di intoppi burocratici-amministrativi, contrari alla legge, che hanno impedito al ricorrente di far valere le sue ragioni e dall’altro lato una volontà precisa di non riconoscere (o di non prendere in considerazione) il luogo quale luogo di culto. La religione che in quel luogo veniva espressa.

Nel primo caso ci sono delle rilevanze di ordine procedurale ed amministrativo, ma la “svista” nei confronti del Luogo di Culto ha comportato, quanto meno, una sottovalutazione dei Diritti sanciti dalla Costituzione che L’Unità di Progetto Caccia e Pesca non può né sindacare, né mettere in discussione, ma solo prenderne atto agendo in conformità.

Il Tar del Veneto, con questa sentenza, imponendo alla Regione Veneto di considerare il fondo come Luogo di Culto, gli impone, di fatto, di considerare come reale e fattiva la presenza della Religione Pagana Politeista e dei bisogni religiosi che tale presenza comporta.

Di seguito pubblico la Sentenza 3966/07 del Tar del Veneto come prelevata attraverso internet dal sito del Tribunale Amministrativo del Veneto

Marghera, 18 dicembre 2007

Per la Federazione Pagana, il Pontefice eletto:

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell’Anticristo

 

 

 

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Ric. n. 2244/07                                                              Sent. n. 3966/07

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della   L.   27  aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

 

 

 

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

 

Umberto Zuballi                Presidente, relatore

Claudio Rovis                   Consigliere

Riccardo Savoia                Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2244/07 proposto da SANTIN FRANCO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Bortoluzzi e Sandro Fuser, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Ezio Zanon ed Antonella Cusin, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta Regionale in Venezia S. Polo 1429/b;

il Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, della delibera 31/7/07 n. 2379 – in parte qua – emessa dalla Giunta Regione Veneto e mai comunicata al ricorrente, di rigetto della richiesta di sottrazione all’esercizio venatorio del fondo del ricorrente; della nota regionale 7.8.07 prot. 444051/48.27 emessa dal Dirigente Unità di Progetto Caccia e Pesca; della nota 31.8.07 prot. 480841/4827, emessa dalla medesima Unità di Progetto Caccia e Pesca.;

Visto il ricorso, notificato il 16.11.07 e depositato presso la Segreteria il 22.11.07, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata, depositato il 10.12.07;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 12 dicembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l’avv. to Mazzoleni in sostituzione di Bortoluzzi per la parte ricorrente e l’avv.to Cusin per la Regione del Veneto;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che nel caso è mancato il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della legge 241 del 1990, elemento essenziale per consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento;

che il provvedimento gravato non pare tenere in considerazione l’utilizzo  quale luogo di culto del terreno del ricorrente;

che la motivazione risulta quindi carente riguardo ad un aspetto decisivo;

che, quindi, il ricorso è fondato con annullamento in parte qua degli atti impugnati, salve e riservate le successive determinazioni dell’amministrazione.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007.

Il Presidente, estensore

 

Il Segretario

 

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

 

 

 

 

 

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Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Piaz.le Parmesan, 8

30175 Marghera - Venezia

tel.041933185

E-mail claudiosimeoni@libero.it

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