Il Bosco Sacro di Jesolo
Il Luogo di Culto della
Federazione Pagana
E la sentenza n. 3966/07
Del Tribunale
Amministrativo del Veneto
Il Tribunale Amministrativo del Veneto con la sentenza N. 3966/07
rigetta l’ordinanza della Regione del Veneto con cui si rifiutava di sottrarre
il Luogo di Culto della Religione Pagana Politeista all’esercizio della caccia per tutelarlo dal
vilipendio.
La sentenza rileva come i comportamenti amministrativi della
Regione Veneto non sono stati cristallini, ma soprattutto come nella decisione
la Regione Veneto non ha tenuto conto dell’elemento fondamentale: LA
DESTINAZIONE DEL FONDO A LUOGO DI CULTO.
Nell’emettere la sentenza il Tar del Veneto rileva come un
mancato preavviso di diniego abbia impedito al Flamine del Bosco Sacro di
partecipare alla stesura del procedimento e rileva come il fatto che l’ufficio
competente “Unità di Progetto Caccia e Pesca” della Regione non ha valutato “...
non pare tenere in considerazione l’utilizzo
quale luogo di culto del terreno del ricorrente;” che quel fondo è un
Luogo di Culto. In sostanza, par di
capire, che il tribunale ha rilevato da un lato la presenza di intoppi
burocratici-amministrativi, contrari alla legge, che hanno impedito al
ricorrente di far valere le sue ragioni e dall’altro lato una volontà precisa
di non riconoscere (o di non prendere in considerazione) il luogo quale luogo
di culto. La religione che in quel luogo veniva espressa.
Nel primo caso ci sono delle rilevanze di ordine procedurale
ed amministrativo, ma la “svista” nei confronti del Luogo di Culto ha
comportato, quanto meno, una sottovalutazione dei Diritti sanciti dalla
Costituzione che L’Unità di Progetto Caccia e Pesca non può né sindacare, né
mettere in discussione, ma solo prenderne atto agendo in conformità.
Il Tar del Veneto, con questa sentenza, imponendo alla
Regione Veneto di considerare il fondo come Luogo di Culto, gli impone, di
fatto, di considerare come reale e fattiva la presenza della Religione Pagana Politeista
e dei bisogni religiosi che tale presenza comporta.
Di seguito pubblico la Sentenza 3966/07 del Tar del Veneto
come prelevata attraverso internet dal sito del Tribunale Amministrativo del
Veneto
Marghera, 18 dicembre 2007
Per la Federazione Pagana, il Pontefice eletto:
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo

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Ric.
n. 2244/07 Sent.
n. 3966/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
Avviso
di Deposito del a
norma dell’art. 55 della L.
27 aprile 1982
n. 186 Il
Direttore di Sezione |
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 2244/07 proposto da SANTIN FRANCO, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Enzo Bortoluzzi e Sandro Fuser, con domicilio presso la segreteria del
T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
la Regione Veneto in
persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Ezio Zanon ed
Antonella Cusin, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta
Regionale in Venezia S. Polo 1429/b;
il Comune di Jesolo, in
persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio,
per l’annullamento
previa sospensione
dell’esecuzione, della delibera 31/7/07 n. 2379 – in parte qua – emessa dalla
Giunta Regione Veneto e mai comunicata al ricorrente, di rigetto della
richiesta di sottrazione all’esercizio venatorio del fondo del ricorrente;
della nota regionale 7.8.07 prot. 444051/48.27 emessa dal Dirigente Unità di
Progetto Caccia e Pesca; della nota 31.8.07 prot. 480841/4827, emessa dalla
medesima Unità di Progetto Caccia e Pesca.;
Visto il ricorso,
notificato il 16.11.07 e depositato presso la Segreteria il 22.11.07, con i
relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio della Regione intimata, depositato il 10.12.07;
Visti gli atti tutti di
causa;
Uditi alla camera di
consiglio del 12 dicembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6
dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000
n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l’avv. to Mazzoleni in
sostituzione di Bortoluzzi per la parte ricorrente e l’avv.to Cusin per la
Regione del Veneto;
Rilevata, a’ sensi
dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9
della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale
e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter
decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto
quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che nel caso è mancato
il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della legge 241 del 1990, elemento
essenziale per consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento;
che il provvedimento
gravato non pare tenere in considerazione l’utilizzo quale luogo di culto del terreno del
ricorrente;
che la motivazione
risulta quindi carente riguardo ad un aspetto decisivo;
che, quindi, il ricorso
è fondato con annullamento in parte qua degli atti impugnati, salve e riservate
le successive determinazioni dell’amministrazione.
Ritenuto di poter
compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti
impugnati.
Compensa integralmente
tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia,
nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007.
Il Presidente, estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art.
Il Direttore della
Seconda Sezione

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Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
Piaz.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel.041933185
E-mail claudiosimeoni@libero.it