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44) Metafisica e l'avvenire di un'illusione in Freud

Cronaca quotidiana di pensieri Pagani

16 luglio 2026

Modifica in senso democratico la seconda parte della Costituzione Italiana:
come il parlamento può fare le leggi
Capitolo secondo

Sezione II - La formazione delle leggi
Titolo I
Il Parlamento

Modificare le regole della seconda parte della Costituzione della Repubblica Italiana. Non si tratta di proposte fatte da un giurista, ma si tratta di una serie di osservazioni di chi ha vissuto le regole della Costituzione Italiana e, per averlo fatto, è stato torturato dalle Istituzione che ancora applicavano il diritto assolutista dell'Italia fascista nonostante la Costituzione democratica.

Articolo attuale - Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Così da modificare - Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo attuale - Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Così da modificare - Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene ai singoli componenti delle Camere, ai gruppi parlamentari e alle proposte di legge di iniziativa popolare che abbiano raggiunto le 200.000 firme. Il governo può proporre le leggi solo se queste sono sostenute dal 40% dei parlamentari di una singola camera.

I cittadini esercitano l'iniziativa legislativa, mediante la proposta da parte di almeno duecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli e le camere non si potranno esimersi dal discuterlo, dibatterlo e votarlo entro sei mesi dalla presentazione.

Articolo attuale - Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Così da modificare - Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo discute votandolo sia articolo per articolo che con votazione finale segreta. La commissione deve esaminare il disegno di legge entro e non oltre i sei mesi dalla presentazione, introdurre le modifiche votate in commissione e presentarlo alla camera per il dibattimento. Nessuna proposta di legge può essere archiviata o ignorata. L'ordine di presentazione dei disegni di legge al dibattito delle Camere deve rispondere a requisiti predeterminati di oggettività e non è consentito, nemmeno in via eccezionale, il sovvertimento di tale ordine.

Il regolamento può stabilire procedimenti urgenti per i disegni di legge dei quali è dichiarata e motivata l'urgenza dal Governo, ma il ricorso a tali procedure deve essere limitato e sporadico. Tali necessità non possono interferire nei normali lavori della Camera e del Senato.

Il Parlamento può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono delegati a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Tali commissioni non possono essere costituite quando il provvedimento verte sui principi Costituzionali. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Un quinto dei componenti delle singole camere può chiedere un arbitrato alla Corte Costituzionale qualora ritenga che il provvedimento in discussione violi dei principi sanciti dalla prima parte della Costituzione. Il voto deve essere espresso sempre in maniera segreta. Tutti i lavori delle commissioni, della camera e del senato, come della camera e del senato, devono essere pubblicizzati; i documenti resi pubblici e aperti al controllo dei cittadini. Vanno proposte condanne e pene detentive per il Presidente del Senato e per il Presidente della Camera che impedisca o renda difficoltosa la visione degli atti ai normali cittadini.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Articolo attuale - Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Così da modificare - Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo attuale - Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Così da modificare - Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Il Presidente della Repubblica, qualora ne ravvisi la possibilità, può sospendere la firma ed inviare la legge alla Corte Costituzionale che ne esamini i criteri di costituzionalità. La Corte Costituzionale ha trenta giorni di tempo per dirimere la questione.

Articolo attuale - Art. 75.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Così da modificare - Art. 75.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata raggiungendo la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo attuale - Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Così da modificare - Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo.

Articolo attuale - Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Così da modificare - Art. 77.

Il Governo non può, senza la delega delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Quando ciò dovesse avvenire il governo dovrà dimettersi e il Primo ministro dovrà rimettere l'incarico. Il Presidente della Repubblica nominerà un nuovo capo del Governo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Articolo attuale - Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Così da modificare - Art. 78.

Le Camere non possono deliberare lo stato di guerra in quanto ciò è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione.

E' compito del Presidente della Repubblica, nella sua qualità di garante della Costituzione e capo delle forze armate, impedire abusi di urgenza e di necessità di pace per mascherare aggressioni contro i popoli. E' compito della Corte Costituzionale controllare i provvedimenti che indicano azioni di guerra mascherate da azioni di pace che violino la Costituzione. La Corte Costituzionale deve intervenire e delegittimare gli eventuali provvedimenti qualora questi non rispondano a reali esigenze di pace. I responsabili dei provvedimenti dovranno essere allontanati permanentemente dall'occupazione di cariche elettive e Istituzionali.

Articolo attuale - Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Così da modificare - Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge, sono esclusi dall'amnistia i reati contro la pubblica amministrazione e i reati commessi da dipendenti delle Istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni o favoriti dalla loro funzione Istituzionale: si tratta di una questione di sicurezza nazionale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo attuale - Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

OK

Articolo attuale - Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

OK

Articolo attuale - Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Così da modificare - Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Le inchieste devono essere pubbliche, in ogni sua parte, e non può essere imposta loro nessuna forma di segreto di Stato.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Riflessioni e considerazioni
che rendono necessarie tali modifiche

Le leggi sono fatte dal Parlamento, ma riguardano i cittadini.

Il Parlamento è delegato dai cittadini affinché possa esercitare l'azione giuridica negli interessi dei cittadini: non negli interessi dei membri del Parlamento.

I parlamentari non sono i padroni dei cittadini, ma coloro che sono delegati dai cittadini a legiferare per essi. Se da un lato è necessario creare una certa autonomia del Parlamento dal Governo per salvaguardare l'autonomia legislativa, dall'altro lato è necessario avvicinare il Parlamento alle esigenze dei cittadini. E' necessario che il Parlamento risponda alle sollecitazioni dei cittadini. Deve essere aumentato il controllo della Corte Costituzionale sulle leggi del parlamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e deve essere favorito il ricorso al referendum abrogativo da parte dei cittadini.

 

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15 luglio 2026

1996: il Vaticano beatifica il fascismo

1996: il Vaticano beatifica il fascismo

Nel maggio del 1996 il Vaticano beatifica, elevando agli altari, il regime fascista.

Il fascismo è incarnato nella figura di Ildefonso Schuster che, cardinale cattolico di Milano dal 1929 al 1954, fu grande sostenitore del fascismo e uno degli sponsor della supremazia della razza bianca attraverso l'esaltazione delle guerre, per la superiorità, orchestrate dal fascismo.

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14 luglio 2026

Modifica in senso democratico la seconda parte della Costituzione Italiana:
le regole del Parlamento della Repubblica
Capitolo primo

Sezione I - Le Camere
TITOLO I
IL PARLAMENTO

Modificare le regole della seconda parte della Costituzione della Repubblica Italiana. Non si tratta di proposte fatte da un giurista, ma si tratta di una serie di osservazioni di chi ha vissuto le regole della Costituzione Italiana e, per averlo fatto, è stato torturato dalle Istituzione che ancora applicavano il diritto assolutista dell'Italia fascista nonostante la Costituzione democratica.

Articolo attuale - Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

 

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13 luglio 2026

1996: Cristianesimo e il diritto di Dio di macellare gli uomini

1996: Cristianesimo e il diritto di Dio di macellare gli uomini

Nell'aprile del 1966 la chiesa cattolica inizia una revisione al suo catechismo. Il catechismo della chiesa cattolica è il manuale attraverso il quale la chiesa cattolica manipola la struttura emotiva dei ragazzi imponendo loro idee preconcette attraverso le quali dominare l'intera loro vita e le relazioni che intratterranno col mondo.

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12 luglio 2026

1996: il vescovo di Vienna Christoph Shoenborn e i deliri vaticani

1996: il vescovo di Vienna Christoph Shoenborn e i deliri vaticani

Il 1996 è un anno di deliri vaticani. Il delirio di onnipotenza che si sono autocostruiti, quali interpreti della realtà, divina porta i prelati a sparlare pur di truffare le persone e rendere misera e povera la loro vita.

E' il 28 febbraio 1996 e il giornale il giornale Il Gazzettino, sempre al servizio dell'odio sociale del Vaticano, si preoccupa di dare ampio spazio alle farneticazioni deliranti di Christoph Shoenborn per permettergli di combattere la realtà culturale in cui vivono le società.

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11 luglio 2026

Riflessione banale sulla modificazione di un insieme

Riflessione banale sulla modificazione di un insieme

L'insieme è qualche cosa che noi delimitiamo soggettivamente e al quale attribuiamo un certo equilibrio.

Quando un elemento dell'insieme si modifica, o introduce una variazione, grande o piccola che sia, l'insieme viene squilibrato e l'intero insieme, attraverso i soggetti che lo compongono, tende a ricostruire un nuovo e diverso equilibrio.

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11 luglio 2026

Riflessione su un aspetto della Stregoneria

Riflessione su un aspetto della Stregoneria

La Stregoneria è l'arte di abitare quello spazio della trasformazione che sta fra il prima e il dopo, senza considerare né il prima né il dopo, ma solo la trasformazione di un adesso che non è né un prima né un dopo.

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11 luglio 2026

A proposito dei misteri di Eleusi

A proposito dei misteri di Eleusi

Nell'Inno Omerico a Demetra, 51-63, si legge della disperazione di Demetra che si sentiva sola e abbandonata nella sua ricerca. Né Dèi, né animali, né uomini, venivano in suo soccorso. La disperazione era grande.

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10 luglio 2026

1996: I deliri del cardinale cattolico Giacomo Biffi

1996: I deliri del cardinale cattolico Giacomo Biffi

Biffi era a capo di un'organizzazione criminale che si definiva "anti sette" e il cui compito era quello di aggredire, accusandoli di satanismo, ogni individuo e ogni associazione non cristiana per impedire loro di fruire dei diritti religiosi sanciti dalla Costituzione.

Era il 1996 e di lì a poco il Ministero degli Interni, a guida Giorgio Napolitano, avrebbe favorito l'aggressione ad ogni sentimento religioso in nome dell'assolutismo cristiano pur di farsi perdonare il fatto di essersi fatto chiamare "comunista", lui che ideologicamente è sempre stato nazional-socialista.

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Elementi di ideologia cristiana

09 luglio 2026

Perdonare gli aguzzini

 

Impunità dello sterminatore

 

Sovrani, sovranisti e lacchè

 

Invocare la pace per fare la guerra

 

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08 luglio 2026

1996: Biffi, la verginità come arma per disarticolare la società italiana

1996: Biffi, la verginità come arma per disarticolare la società italiana

Che il tema della sessualità abbia sempre eccitato i cattolici come tentazione peccaminosa da fare in segreto, che nessuno sappia, è un dato di fatto. Una condizione psicologica che risponde alla storia del cristianesimo. Il cristianesimo da un lato reprime la sessualità delle persone in nome della morale e, dall'altro lato, alimenta la pratica della sessualità come strumento di controllo e di dominio dell'uomo sull'uomo.

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07 luglio 2026

1996: si svela il piano del Vaticano nel 1944 per rifascistizzare l'Italia

1996: si svela il piano del Vaticano nel 1944 per rifascistizzare l'Italia

All'inizio del 1996, sulla cronaca dei quotidiani, appare una notizia dai contenuti drammatici. I quotidiani trattano questa notizia con assoluta superficialità per non compromettere le relazioni di dominio ideologico che il Vaticano esercita sull'Italia.

Nel 1944, il papa cattolico Pio XII voleva ampliare i confini del Vaticano fino al mare.

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06 luglio 2026

1995: come Der Spiegel e La Repubblica diffamarono la Cina in nome dell'odio cristiano

1995: come Der Spiegel e La Repubblica diffamarono la Cina in nome dell'odio cristiano

Nel settembre del 1995 si conclude la Conferenza delle Donne di Pechino in cui si ribadisce il diritto all'aborto e alla dignità della donna che nel mondo, sotto molti aspetti, è stata negata.

In quella conferenza lo sconfitto è il Vaticano con Wojtyla.

Il Vaticano, come sempre succede, impossibilitato di opporre concetto morale a concetto morale, principio etico a principio etico, passa alla diffamazione diretta della Cina responsabile, ai suoi occhi, di essere stata la nazione che ha permesso alla libertà della donna di prevalere sull'oscurantismo morale e ideologico della chiesa cattolica.

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05 luglio 2026

Guardare la TV

Guardare la TV

Ora sono anni che non guardo più la TV, né la RAI né Mediaset o quant'altro.

La TV è sempre stata un organo di propaganda di quanto è contrario ai diritti Costituzionali che i cittadini dovrebbero fruire.

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05 luglio 2026

Le persone della nazione Italia

Le persone della nazione Italia

L'Italia è un paese fascista.

Quando si parla di destra e di sinistra, si deve parlare di destra fascista e di sinistra fascista.

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04 luglio 2026

Riflessione su differenze fondamentali dei pagani con i cristiani

Riflessione su differenze fondamentali dei pagani con i cristiani

La prima considerazione religiosa che distingue un Pagano da un cristiano, in generale da un monoteista come un ebreo, un musulmano o un buddista, è il riconoscimento che il mondo in cui viviamo è composto da un infinito numero di intelligenze che progettano la loro realtà.

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03 luglio 2026

Quello che viene chiamato "bullismo" è terrorismo e mafia

Quello che viene chiamato "bullismo" è terrorismo e mafia

Davanti ai cristiani, che ritengono che il loro Dio abbia diritto di commettere ogni delitto, è difficile far comprendere che i reati di bullismo rientrano nella tipologia dei reati mafiosi a cui lo Stato garantisce l'impunità.

Alle vittime viene rubata tutta la loro vita.

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03 luglio 2026

Il bullismo su Neflix nella serie "Lezioni vere"

Il bullismo su Neflix nella serie "Lezioni vere"

La serie su Neflix fa discutere sul come "affrontare il bullismo".

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02 luglio 2026

Immigrazione: quale delle due posizioni?

Immigrazione: quale delle due posizioni?

La domanda che voglio fare e della quale attenderò la risposta sociale fra 10 anni, se sarò ancora vivo, è: quale delle due posizioni sarà più utile alla propria nazione?

Oppure:

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01 luglio 2026

Elogio alla filosofia metafisica

Democrito - Museo Archeologico di Napoli

Elogio alla filosofia metafisica

E' difficile parlare dei filosofi che hanno assistito gli uomini nel loro cammino.

C'è un modo di percepirli soggettivamente, con la mia soggettività, e un modo per descrivere ciò che appare il loro essere stati nel mondo

Nella storia della filosofia antica, per quanto ho potuto constatare, c'è un solo filosofo che può essere considerato "sapiente".

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Riflessione sugli Dèi dai templi di Pestum
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Come i Pagani pensano gli Dèi
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Una religione che chiede agli uomini di sottomettersi al suo Dio, manifesta una qualità di riti; una religione che libera l'uomo dalla sottomissione, esprime una diversa qualià di riti religiosi.

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Costruire il pensiero religioso della Religione Pagana è un lavoro immenso. Si è reso necessario aprire altri due siti web pre presentare il lavoro teologico e di filosofia metafisica relativa alla Religione Pagana.

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Ultima modifica 12 febbraio 2021

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